Statuto




STATUTO DELLA SOCIETÀ

"LA MINELA SOCIETÀ COOPERATIVA"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

1.1 E' costituita la Società cooperativa denominata "LA MINELA SOCIETÀ COOPERATIVA" .

1.2 La società ha sede nel Comune di CLES (TN).

Art. 2 (Durata)

2.1 La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta) e può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria. E' escluso in questo caso il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

3.1 La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per scopo quello di:

a) fornire ai soci beni e servizi alle migliori condizioni di mercato;

b) salvaguardare gli interessi dei soci e dei consumatori in genere, promuovendo iniziative necessarie a favorire la soluzione di problemi sociali, economici e tecnici;

c) favorire la vendita di prodotti della cooperazione agricola e di produzione e lavoro nonché l'artigianato locale.

3.2 La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.

Art. 4 (Oggetto sociale)

4.1 Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:

a) acquistare alle migliori condizioni e, se necessario dopo le opportune operazioni di trasformazione e confezionamento, vendere ai Soci:

- generi alimentari che dovranno provenire da coltivazioni biologiche, biodinamiche o comunque senza uso di prodotti chimici di sintesi (concimi, pesticidi, ormoni, ecc.), ed essere esenti da trattamenti con conservanti chimici ed additivi in genere;

- prodotti di uso domestico che non siano fonte di inquinamento e nocività;

- utensili, strumenti e ogni altro genere di materiali utili per l'agricoltura biologica per le terapie di medicina naturale, per la gestione ecologica dell'economia domestica e rurale;

- pubblicazioni inerenti i temi che formano oggetto di interesse della Cooperativa.

b) promuovere e sviluppare, in collaborazione con associazioni, enti, organismi, iniziative culturali, informative e formative sui temi dell'alimentazione, della salute, dell'agricoltura e di uno sviluppo economico e sociale rispettoso delle persone e dell'ambiente;

c) favorire la crescita, tra i Soci e nella realtà locale, di una coscienza critica rispetto alla qualità e provenienza dei prodotti, ricercando strumenti e metodi per l'educazione dei consumatori.

Nell'acquisto dei prodotti agricoli la Società dà la preferenza alle produzioni biologiche e biodinamiche locali, comunque, privilegia il rifornimento diretto da produttori o Cooperative e Consorzi tra gli stessi, escludendo i prodotti dei quali non sia nota la provenienza d'origine.

La Cooperativa può fornire anche merci ed articoli, utili ai soci, provenienti tramite un commercio equo e solidale, da piccole produzioni messe in atto, nei Paesi impoveriti del Sud del mondo, da Cooperative o associazioni che lottano per l'autosviluppo e la liberazione dalla schiavitù economica.

Per il raggiungimento dei propri scopi, la Società può dotarsi della attrezzatura e delle forme organizzative necessarie, può compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari, immobiliari e finanziarie che verranno ritenute necessarie ed utili, nonché partecipare o consociarsi ad altre Società, Enti e associazioni.

La Cooperativa svolge la sua attività di vendita ai Soci tramite spacci nelle Valli di Non e di Sole.

Intende altresì favorire, tramite opportune forme di collaborazione, la nascita e la crescita, in altre realtà territoriali, di analoghe ed autonome iniziative.

4.2 La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

4.3 La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

4.4 La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545-septies c.c.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori)

5.1 Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

5.2. Possono assumere la qualifica di soci cooperatori, coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare: le persone fisiche, le persone giuridiche e gli enti residenti nella zona di attività sociale, che intendono acquistare i beni o fruire dei servizi offerti dalla cooperativa.

5.3 Possono essere soci, altresì, le persone giuridiche e le persone fisiche i cui scopi o i cui interessi siano coerenti con l'attività economica della cooperativa.

Art. 6 (Domanda di ammissione)

6.1 Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

a)  l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;

b)  l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà essere, né inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge.

La domanda dovrà contenere la espressa separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale di cui all'art. 49.

d)      la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

6.2 Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

a)     la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

b)     la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

c)      la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

6.3 L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al fine di meglio identificare i requisiti previsti dal precedente art. 5.

6.4 L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

6.5 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

6.6 L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

6.7 Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 7 (Conferimenti dei soci cooperatori)

7.1 I soci sono obbligati al versamento del capitale sottoscritto, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo.

Art. 8 (Obblighi del socio)

8.1 Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a)     al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

-     del capitale sottoscritto;

-     dal sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b)     all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali;

c) rifornirsi preferibilmente presso la società per l'acquisto di prodotti e dei servizi offerti dalla stessa.

8.2 Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 9 (Diritti dei soci)

9.1 I soci hanno diritto di:

a) partecipare all'assemblea, e, se iscritti a libro soci da almeno tre mesi, alle deliberazioni della stessa e alla elezione delle cariche sociali;

b) usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla società nei modi e nei termini fissati dai regolamenti e dalle deliberazioni sociali;

c) prendere visione del bilancio annuale e di presentare agli organi sociali eventuali osservazioni sulla gestione;

d) esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

9.2 Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa ha più di tremila soci, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.

9.3 Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Art. 10 (Perdita della qualità di socio)

10.1 La qualità di socio si perde:

1.      per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;

2.      per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

10.2 Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.

10.3 La cessione delle quote dei soci cooperatori è in ogni caso vietata.

Art. 11 (Recesso del socio)

11.1 Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione scritta, comunicata con raccomandata, con preavviso di almeno tre mesi.

11.4 Il recesso ha effetto, sia per il rapporto sociale che per i rapporti mutualistici, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

11.5 Il diritto non può essere esercitato dal socio prima che siano decorsi due anni dal suo ingresso nella società.

Art. 12 (Esclusione)

12.1 L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a)     che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b)     che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c)      che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;

d)     che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 15 (quindici) giorni, non adempia al versamento del valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

e)     che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.

12.2 Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

12.3 L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 13 (Liquidazione)

13.1 I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente della quota versata, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23.5, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

13.2 La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 c.c.

13.3 Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi degli artt. 2545-quinquies, la cui liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

Art. 14 (Morte del socio)

14.1 In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 13.

14.2 Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

14.3 Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 c.c.

14.4 Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 6. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

14.5 In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 6.

14.6 In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

Art. 15 (Limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

15.1 I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 12.1, lettere b), c), d) e) oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

15.2 La Cooperativa può compensare il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, dal pagamento della prestazione mutualistica o dal rimborso dei prestiti, con il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 c.c..

15.3 Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

15.4 Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Capo I - Disciplina di riferimento

Art. 16 (Norme applicabili)

16.1 Oltre ai soci cooperatori di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'art. 2526 c.c.

16.2 Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59,.

16.3 Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto e nei limiti fissati dalla legge. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

Capo II - Soci sovventori

Art. 17 (Soci sovventori)

17.1 Qualora vengano costituiti dalla Cooperativa, con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale di cui all'art. 4 L. n. 59/92, al fine di agevolare il conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione dell'oggetto, possono essere ammessi soci sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche, nei limiti previsti dalle leggi vigenti.

Art. 18 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)

18.1 I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale.

18.2 I conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) ciascuna.

18.3 La Società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 c.c.

Art. 19 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)

19.1 Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

19.2 Pertanto, il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione

19.3 In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Art. 20 (Deliberazione di emissione)

20.1 L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

a)     l'importo complessivo dell'emissione;

b)     l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;

c)      il termine minimo di durata del conferimento;

d)     i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 (due) punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;

e)     i diritti patrimoniali in caso di recesso.

20.2 A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle azioni che siano anche soci cooperatori, spetta 1 (un) voto. I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

20.3 Qualora, per qualche motivo, si superi il limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti portati.

20.4 Fatta salval'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

Art. 21 (Recesso dei soci sovventori)

21.1 Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

21.2 Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 22 (Elementi costitutivi)

22.1 Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori;

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 23.5 lett. a) e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) dal'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8.1;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

22.2 Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle azioni sottoscritte.

22.3 Le riserve, salve quelle di cui alla precedente lettera c), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né al'atto del suo scioglimento.

Art. 23 (Bilancio di esercizio)

23.1 L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

23.2 Alla fine di ogni esercizio socialel'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio. Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed al'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

23.3 Nella redazione del bilancio devono essere riportati separatamente i dati relativi al'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

23.4 Gli amministratori e i sindaci, ove nominati, debbono, nelle relazioni di cui agli articoli 2428 e 2429 c.c., indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

23.5 L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a)     a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;

b)     al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui al'art. 11 della legge 31.1.1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c)      ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.1.1992 n. 59;

d)     ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato dai soci cooperatori in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;

e) ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci sovventori nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal titolo IV del presente statuto;

f) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera e) dell'art. 22.1.

Art. 24 (Ristorni)

24.1 l'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

24.2 l'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;

- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;

24.3 La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VII

ORGANI SOCIALI

Art.25 (Organi sociali)

25.1 Sono organi sociali:

a) l'Assemblea;

b) il Consiglio di Amministrazione;

c) il Comitato Esecutivo, se nominato;

d) il Collegio dei Sindaci, se nominato.

ASSEMBLEA DEI SOCI E ASSEMBLEE SPECIALI

Art. 26 (Qualificazione e competenze)

26.1 L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.

26.2 L'Assemblea ordinaria:

1)     approva il bilancio e destina gli utili;

2)     delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 20, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;

3)     procede alla nomina degli Amministratori;

4)     procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;

5)     determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;

6)     delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;

7) autorizza, su proposta motivata degli amministratori, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione;

8) delibera sulle domande di ammissione non accolte dagli amministratori;

9) delibera sulla eventuale ripartizione dei ristorni a ciascun socio;

10) autorizza gli atti di amministrazione di cui al'art. 39.1 del presente statuto;

11) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

26.3 Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- le modifiche dello statuto, salvo quanto previsto dal'art. 39.2 del presente statuto;

- la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;

- le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

26.4 l'attribuzione al'organo amministrativo di delibere che per legge spettano al'assemblea, di cui al'art. 39.2 del presente statuto, non fa venire meno la competenza principale dell'assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia.

Art. 27 (Convocazione dell'assemblea)

27.1 l'assemblea deve essere convocata dal'organo amministrativo almeno una volta al'anno, entro i termini previsti dal'art. 23.2.

27.2 L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte chel'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui qualil'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

27.3 L'assemblea può essere convocata nel comune ove ha sede la società ovvero in qualsiasi altro luogo, ma comunque entro il territorio provinciale in luogo di facile accesso, almeno una volta al'anno entro il termine indicato al'art. 23.

27.4 L'Assemblea è convocata mediante avviso affisso al'albo e pubblicato sul quotidianol'Adige o comunicato ad ogni singolo socio con lettera raccomandata, o con comunicazione via fax o con altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto, almeno 8 giorni prima dell'assemblea.

In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Art. 28 (Assemblee di seconda e ulteriore convocazione)

28.1 Nel'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione qualora anche la seconda convocazione andasse deserta.

28.2 Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione perl'assemblea di prima convocazione.l'avviso di convocazione può indicare al massimo 3 date ulteriori per le assemblee successive alla seconda.

28.3 l'assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.

Art. 29 (Assemblea totalitaria)

29.1 In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando è rappresentatol'intero capitale sociale e ad essa partecipa la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

29.2 Nel'ipotesi di cui al precedente comma, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti.

Art. 30 (Assemblea ordinaria: determinazione dei quorum)

30.1 In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando sia presente o rappresentata da almeno un quinto dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

30.2 l'Assemblea ordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 31 (Assemblea straordinaria: determinazione dei quorum)

31.1 In prima convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei voti dei soci aventi diritto al voto.

31.2 In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

31.3 l'Assemblea straordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 32 (Norme per il computo dei quorum)

32.1 Si considerano presenti i soci che al momento della verifica del quorum costitutivo siano identificati dal presidente e dai suoi ausiliari.

32.2 La mancanza del quorum costitutivo rende impossibile lo svolgimento dell'assemblea; in tal caso la stessa potrà tenersi in seconda o ulteriore convocazione.

32.3 Il quorum costitutivo è verificato all'inizio dell'assemblea e prima di ogni votazione. La mancanza del quorum costitutivo impedisce lo svolgimento della votazione. Qualora il quorum costitutivo venga meno dopo la valida costituzione dell'assemblea, il presidente dovrà dichiarare scioltal'assemblea. Le deliberazioni approvate sino al venire meno del quorum costitutivo restano valide ed acquistano efficacia ai sensi di legge.

32.4 Il calcolo delle maggioranze avviene in base al numero di voti spettanti ai soci.

Art. 33 (Diritto di voto)

33.1 Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

33.2 Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Ai soci sovventori si applica il precedente art. 20.2.

Art. 34 (Rappresentanza del socio in assemblea: le deleghe)

34.1 Fermi restando i divieti di cui al'art. 2372, i soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente al'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare oltre che da un altro socio, avente diritto al voto, anche dal coniuge e/o da parenti di primo grado.

I soci delegati devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La società acquisisce la delega agli atti sociali.

34.2 La delega può essere rilasciata anche per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

34.3 Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea. In alternatival'ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega.

34.4 La stessa persona non può rappresentare più di 1 (un) socio.

34.5 I voti attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti ai soci.

34.6 Le deleghe non possono essere rilasciate a membri degli organi di controllo e amministrativo della società o di società controllate.

Art. 35 (Presidente e segretario dell'assemblea)

35.1 L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

35.2 L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorrel'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

35.3 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

35.4 Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

35.5 Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

35.6 Il verbale deve indicare:

a) la data dell'assemblea;

b) l'identità dei partecipanti, il capitale sociale e il numero di voti da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato);

c) le modalità e i risultati delle votazioni;

d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;

e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti al'ordine del giorno.

Art. 36 (Procedimento assembleare e modalità di voto)

36.1 l'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

36.2 Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso. Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

36.3. 'E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

b) che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, accertare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

e) che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

36.4 'E' ammesso altresì il voto per corrispondenza, che è disciplinato come segue:

a) possono votare per corrispondenza i soci che ne abbiano fatto richiesta scritta da conservarsi agli atti sociali e da annotare sul libro soci;

b) l'organo sociale o il tribunale che convocanol'assemblea debbono precisare nella convocazione se il voto per corrispondenza è ammesso. In nessun caso è ammesso il voto per corrispondenza per la delibera sulla azione di responsabilità nei confronti degli amministratori;

c) in caso di voto per corrispondenza sono considerati presenti tutti i soci che abbiano inviato nei termini la propria scheda di voto;

d) il testo della delibera da approvare o delle diverse proposte di delibera su cui votare deve essere riportato integralmente nel'avviso di convocazione;

e) se le schede di voto non sono allegate alla comunicazione della convocazione della assemblea, la convocazione deve indicare con quali modalità i soci possano richiedere ed ottenere le schede perl'esercizio del voto per corrispondenza, nei termini necessari per un informato esercizio del diritto di voto;

f) il conto delle schede di voto per corrispondenza avviene:

- al momento della costituzione dell'assemblea al fine di verificare che sussista il quorum costitutivo;

- al momento della espressione del voto da parte dei soci, al fine di verificare che sussista il quorum deliberativo;

g) le schede dei voti espressi per corrispondenza vanno conservate agli atti sociali;

h) nel caso di voto espresso per corrispondenza occorre disporre un adeguato sistema di comunicazione delle delibere assunte dal'assemblea, al fine di agevolare i soci astenuti o dissenzienti nel'esercizio dei propri diritti.

Nel caso in cui vengano poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nel'avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si computano ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

Art. 37 (Annullamento delle deliberazioni assembleari)

37.1

37.2 l'azione di responsabilità può essere esercitata dai soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

 TITOLO VIII

ORGANO AMMINISTRATIVO

Art. 38 (Composizione dell'organo amministrativo)

38.1 La società è amministrata da a un consiglio di amministrazione, composto da un minimo di tre ad un massimo di undici membri, eletti tra i soci dell'Assemblea che ne determina il numero.

38.2 La maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione sono scelti tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

38.3 Nella nomina degli amministratori si dovrà tener conto dei criteri di rappresentatività territoriale, laddove previsti, fissati da apposito regolamento. Il Consiglio di Amministrazione provvede a nomina il Presidente e il Vicepresidente.

38.4 Non possono essere eletti amministratori coloro che siano coniugi, o parenti, o affini entro il 2° grado con i dipendenti della società, assunti a tempo indeterminato.

38.5 Coloro i quali ricoprono tale carica in più di cinque altre società di capitali, non tenendosi conto nel computo delle società controllate o collegate dalla cooperativa, salvo quanto previsto dal'art. 2390 c.c., possono ricoprire ulteriori incarichi in organi di amministrazione di altre imprese a condizione che essi siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo del Consiglio di amministrazione della cooperativa. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dal'ufficio di amministratore.

38.6 Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata perl'approvazione del bilancio relativo al'ultimo esercizio della loro carica.l'assemblea può anche stabilire una durata differenziata per i diversi amministratori.

38.7 Gli Amministratori sono rieleggibili nel limite massimo di tre mandati consecutivi.

Art. 39 (Competenze e poteri dell'organo amministrativo)

39.1 La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

Il compimento di atti si acquisto o cessione di ramo'd'azienda è soggetto alla preventiva autorizzazione dell'assemblea.

39.2 Sono inoltre attribuite al'organo amministrativo le seguenti competenze:

a) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;

b) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;

c) l'ammissione di nuovi soci;

d) le determinazioni in ordine al recesso dei soci;

e) l'autorizzazione alla cessione delle azioni dei soci;

f) la decisione in ordine al'esclusione dei soci;

g) le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici.

Art. 40 (Presidente del consiglio di amministrazione)

40.1 Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un presidente ed un vicepresidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea.

40.2 Il presidente del consiglio di amministrazione o chi lo sostituisce convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte al'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

40.3 Il consiglio nomina, di volta in volta, un segretario anche al di fuori dei suoi membri.

Art. 41 (Organi delegati)

41.1 Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti ovvero a un comitato esecutivo composto da alcuni suoi componenti. Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri.

41.2 Il consiglio, con delibera di istituzione degli organi delegati, determina gli obiettivi e le modalità di esercizio dei poteri delegati.

41.3 Al consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare in ogni tempo le deleghe.

41.4 Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui al'art. 2381 e i poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

41.5 Gli organi delegati sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione e al comitato per il controllo sulla gestione con cadenza almeno trimestrale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni e caratteristiche effettuate dalla società e dalle sue controllate.

41.6 Possono essere altresì nominati direttori generali e procuratori, determinandone i poteri.

Art. 42 (Convocazioni e deliberazioni)

42.1 Il consiglio di amministrazione si raduna tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta la maggioranza dei suoi membri.

42.2 La convocazione viene fatta dal presidente o di chi lo sostituisce con avviso trasmesso a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale (se nominato) con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 4 (quattro) giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, almeno 1 (un) giorni prima.

Le modalità di comunicazione, tuttavia, non devono rendere particolarmente onerosa la partecipazione alle riunioni, sia per i consiglieri che per i sindaci.

42.3 Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi in carica (se nominati).

42.4 Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

42.5 Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

42.6 Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

42.7 Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

42.8 Le riunioni del consiglio di amministrazione si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente.

Art. 43 (Integrazione del Consiglio)

43.1 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dal'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

43.2 Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dal'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocarel'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti. Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica al'atto della loro nomina.

43.3 Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere convocata'd'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

43.4 Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di immediata decadenza dell'amministratore.

Art. 44 (Compensi agli Amministratori)

44.1 Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

44.2 Ai membri del consiglio di amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso se determinato dal'assemblea al'atto della nomina.

44.3 La remunerazione degli amministratori investiti della carica di presidente, amministratore o consigliere delegato è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale (se nominato).

44.4

Art. 45 (Rappresentanza)

45.1 La rappresentanza della società spetta al'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione e, nei limiti dei poteri conferiti, ai consiglieri muniti di delega.

TITOLO IX

COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

Art. 46 (Nomina e requisiti)

46.1 Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dal'Assemblea, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti tutti in possesso dei requisiti di legge; il Presidente del Collegio è nominato dalla stessa Assemblea.

46.2 Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui al'art. 2399 c.c. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

46.3 I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata perl'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

46.4 La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

Art. 47 (Funzioni e poteri)

47.1 Il collegio sindacale vigila sul'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sul'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

47.2 Il collegio sindacale esercita altresì il controllo contabile nel caso previsto dal'art. 2409 bis, terzo comma c.c..

47.3 I sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, alle Assemblee e alle riunioni del Comitato Esecutivo.

47.4 I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dal'art. 2429 c.c. i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico.

47.5 I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

47.6 Il Collegio Sindacale ha ogni altro potere e dovere, nonché le responsabilità di cui alle norme di legge in materia.

47.7 Il Collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.

Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

47.8 Le riunioni possono tenersi anche conl'ausilio di mezzi telematici con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti del collegio sindacale ed in particolare a condizione che:

a) sia consentito al presidente del collegio sindacale di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti al'ordine del giorno.

Art. 48 (Controllo contabile)

48.1 Il controllo contabile spetta al collegio sindacale, salvo il caso in cui sia obbligatorio, ovvero sia deciso con delibera dell'assemblea ordinaria di attribuire il controllo contabile a un revisore contabile o a una società di revisione.

48.2 l'incarico di controllo contabile è conferito, sentito il Collegio Sindacale, ove nominato, dal'Assemblea, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione perl'intera durata dell'incarico.

48.3 l'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata perl'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

48.4 Non possono essere incaricati del controllo contabile e, se incaricati, decadono dal'ufficio i soggetti indicati nel'art. 2409 quinquies, primo comma, c.c.; nel caso di società di revisione, le disposizioni di tale articolo si applicano con riferimento ai soci della medesima ed ai soggetti incaricati della revisione.

48.5 Il revisore o la società incaricati del controllo contabile:

1) verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

2) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;

3) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

TITOLO X

COLLEGIO ARBITRALE

Art. 49 - (Clausola arbitrale)

49.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ivi espressamente comprese anche quelle aventi ad oggetto la validità delle delibere assembleari, e le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero nei loro confronti, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovranno essere risolte da un arbitro, nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori o Ragionieri Commercialisti dei circondari dei Tribunali di Trento e Rovereto, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro.

49.2 La presente clausola arbitrale è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione.

49.3 l'arbitro,dovrà decidere entro 180 giorni dalla nomina, in via irrituale secondo equità. Le risoluzioni e le determinazioni dell'arbitro, vincoleranno le parti in via irrevocabile. Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro.

49.4 Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

TITOLO XI

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

 Art. 50 (Scioglimento anticipato)

50.1 La cooperativa si scioglie:

a) per il decorso del termine;

b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea non deliberi le opportune modifiche statutarie;

c) perl'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;

d) per la perdita del capitale sociale;

e) nelle ipotesi previste dagli artt. 2437 quater e 2473;

f) per deliberazione dell'assemblea.

50.2 l'assemblea straordinaria eventualmente convocata dal'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

a) il numero dei liquidatori;

b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;

c) a chi spetta la rappresentanza della società;

d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativi.

Art. 51 (Devoluzione patrimonio finale)

51.1 In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

a) a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23.5, lett. c);

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui al'art. 11 della legge 31.1.1992 n. 59.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

 Art. 52 (Regolamenti)

52.1 Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica,l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabilitil'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 53 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

53.1 La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nel'ambito della mutualità.

Pertanto:

a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore al'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) in caso di scioglimento della società,l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

53.2 I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 54 (Rinvio)

54.1 Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

54.2 Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la “disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

F.to Sergio Casari

F.to Alfredo Dondi Notaio L.S.